Più tutele per gli ambiti urbani e facoltà per i Comuni di intervenire; contrasto al frazionamento degli impianti (divieto di cumulo), norme più chiare per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e regolamentazione degli impianti flottanti.
Via libera dell’Assemblea legislativa alle modifiche alla legge regionale 5/2026 in materia di aree idonee all’installazione di impianti da rinnovabili, come fotovoltaici ed eolici. Un provvedimento che nasce da un percorso di collaborazione e dialogo istituzionale avviato con l’ufficio legislativo del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Il provvedimento è stato illustrato dal relatore di maggioranza Luca Sabattini (Pd) e da quello di minoranza Alessandro Aragona (FdI). Sabattini ha sottolineato come il Governo non abbia impugnato la legge, ma si sia arrivati a un affinamento del testo legislativo approvato dall’Emilia-Romagna la scorsa primavera, mentre Aragona ha sottolineato come il Governo Meloni sia impegnato sul tema della transizione ecologica in maniera pragmatica e come una soluzione al tema energia sia il ritorno al nucleare.
Nel corso del dibattito, il centrosinistra ha sottolineato che il Governo non ha potuto impugnare il provvedimento come fatto in altri casi, confermando così la solidità di base della legge regionale sulle aree idonee. Il centrodestra, invece, ha evidenziato ed elogiato la disponibilità al dialogo dimostrata dal Governo, ricordando che le novità introdotte nella nuova versione della legge sono in gran parte uguali agli emendamenti proposti nel corso della discussione della prima versione della legge, respinti dal centrosinistra.
La nuova legge in breve: ecco le modifiche alla legge regionale 5/2026
Le modifiche intervengono in modo puntuale su alcuni aspetti chiave della normativa regionale per perfezionarne l’efficacia e la chiarezza applicativa. In questo modo, si prevengono potenziali contenziosi di legittimità costituzionale e si garantisce il perfetto coordinamento tra la disciplina regionale e il quadro normativo nazionale, senza tuttavia alterare l’impianto originario e le finalità della legge emiliano-romagnola.
Tutele per gli ambiti urbani e facoltà dei Comuni. Nei procedimenti di Autorizzazione Unica, i Comuni avranno la possibilità di richiedere l’istituzione di una fascia di rispetto fino a un massimo di 30 metri lineari dalle zone residenziali urbane laddove emergano specifiche esigenze di tutela del benessere della collettività. Tale limite non interesserà gli impianti installati su edifici e parcheggi.
Limiti di superficie agricola (SAU) e salvaguardia del territorio. Viene stabilito che le aree agricole qualificate come idonee dovranno essere comprese tra una soglia minima dello 0,8% e una massima dell’1,5% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale riferita all’anno 2020. Al raggiungimento di tali soglie, decadranno le semplificazioni amministrative e le aree agricole perderanno lo status di “idonee”. Inoltre, i progetti verranno valutati tramite procedura ordinaria, valorizzando il pregio del suolo agricolo e assegnando natura vincolante al parere del Comune territorialmente interessato.
Contrasto al frazionamento degli impianti (divieto di cumulo). Viene chiarito che la disciplina sul cumulo dei progetti si applica nei casi di frazionamento artificioso di un unico intervento in più interventi vicini, relativi alla stessa fonte rinnovabile.
Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Le deroghe semplificate per le CER vengono circoscritte esclusivamente agli impianti che risultino effettivamente intestati, nella disponibilità o sotto il controllo diretto della comunità stessa.
Regolamentazione degli impianti flottanti. Per l’installazione di impianti solari galleggianti su specchi d’acqua viene specificato che l’intervento è consentito nei bacini con profondità superiore a 3 metri, occupando al massimo l’80% della superficie libera e mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle sponde. Tali criteri non si applicheranno invece ai bacini e invasi artificiali, completamente privi di vincoli.


